Art. 5.
(Piano regionale e provinciale per la riduzione dei consumi energetici).

      1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro due mesi dalla data di presentazione delle tavole di cui all'articolo 3, comma 4, e successivamente entro il 31 maggio di ogni anno, presentano

 

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al Registro, per la sua approvazione, il rispettivo piano per la riduzione dei consumi energetici nelle pratiche agro-silvo-pastorali e delle emissioni nette di gas serra dalle superfici sottoposte a tali pratiche.
      2. Il piano di cui al comma 1 contiene:

          a) le linee strategiche di azione regionale e delle province autonome per la riduzione dei consumi energetici nelle pratiche agro-silvo-pastorali e delle emissioni nette di gas serra dalle superfici sottoposte a tali pratiche, con particolare riferimento alle superfici che rispettano il citato regolamento (CEE) n. 2092/91, e successive modificazioni;

          b) l'elenco delle attività agricole, pastorali e forestali da incentivare per l'attuazione delle linee strategiche;

          c) la stima economica dei settori, delle superfici e delle attività interessati dal piano;

          d) la stima dei benefìci attesi in termini di risparmio energetico e di ridotta emissione netta di gas serra, espressi entrambi in tonnellate di anidride carbonica equivalente.